Oggetto dell’attività di progettazione di comunicazione
visiva possono essere i marchi, con ciò intendendosi, secondo la definizione legislativa, i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purchè siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
La disciplina è rivolta alle imprese e rientra nel campo delle norme a tutela della concorrenza. Da ciò deriva che solo l’impresa che utilizzi il marchio o intenda utilizzarlo può chiederne la registrazione e può essere, di conseguenza, titolare dei diritti di marchio (che sorgono soltanto con la registrazione). Il titolare ha l’esclusiva sull’utilizzo del marchio, sia per quanto attiene alla sua apposizione sui propri prodotti - per i quali il marchio è stato registrato - sia per impedire che altri se ne approprino, e ciò vale non solo per l’uso illegittimo del marchio come segno distintivo di prodotti, ma anche per altri possibili suoi utilizzi (ditta, insegna, pubblicità, domain name).
I requisiti per la registrazione di un marchio sono quelli indicati nella definizione sopra riportata, e cioè la novità e la capacità distintiva. Da notare che il marchio è nullo se viola diritti di autore o esclusive relative a disegni industriali di terzi. La sussistenza dei requisiti viene verificata in sede di registrazione, ma ciò non fa venir meno il diritto di chi si consideri leso dal marchio altrui e contesti la sussistenza dei requisiti. Da ciò deriva la necessità di effettuare approfondite ricerche di anteriorità, al fine di evitare registrazioni che possano essere contestate. È consigliabile far effettuare direttamente dal cliente gli studi di anteriorità. Un breve cenno alle norme sui brevetti industriali, relativi ai prodotti e ai procedimenti nuovi, che siano frutto di un’attività inventiva e che siano atti a avere un’applicazione industriale. Il diritto di esclusiva sorge con la concessione del brevetto, e obbliga alla sua effettiva attuazione entro tre anni dal rilascio. Nella normale attività di progettazione di comunicazione visiva non si presentano problematiche inerenti alle invenzioni industriali, e, qualora si verificasse il caso, andranno valutate nella loro specificità.
L’intera disciplina relativa ai marchi e brevetti è contenuta nel Codice della Proprietà Industriale (requisiti, titolarità dei diritti, nullità, norme di procedura).
da “Guida agli onorari 07″ AIAP
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